Art. 21.
(Espletamento di corsi valutativi tecnico-professionali ed esami).

      1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti, per essere valutato ai fini dell'avanzamento, deve superare il corso tecnico-professionale e gli esami indetti con decreto del Ministro della difesa, su proposta del presidente generale della CRI, tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità di servizio.